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Le indicazioni operative sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per l’occupazione

Fornite le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3344).

L’INPS ha illustrato le proprie indicazioni operative in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (articolo 4-ter del D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/2024). In sostanza, il citato articolo 4-ter ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

In particolare, le suddette imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

In tale accordo deve essere previsto un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

L’esonero contributivo

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo (comma 4 dell’articolo 4-ter) per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

Il beneficio contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le condizioni

Ai sensi del comma 5 dell’articolo in argomento, la misura agevolativa spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio. Di conseguenza, ai fini dell’erogazione degli incentivi in trattazione, deve essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura.

L’INPS può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’elenco dei destinatari della misura e dell’ammontare dell’esonero calcolato. In particolare, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero, viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.

Con specifico riferimento alla realizzazione del piano formativo per i lavoratori interessati, secondo quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4-ter, l’Ispettorato nazionale del lavoro procede alla verifica della corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti e trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi (lettera e) del comma 2 dell’articolo 4-ter). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 23 gennaio 2025 è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

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